Codice civile
Art. 1544 c.c. — Obblighi del venditore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione IV — Della vendita di eredità
Testo dell'articolo
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il venditore rimborsa al compratore frutti e crediti ereditari già incassati o beni ereditari venduti, salvo patto diverso.
Il venditore dell’eredità non può trattenere senza regolazione frutti, crediti o proventi che spettano al complesso ceduto. La norma supplisce al silenzio delle parti e consente un diverso accordo.
Ricostruire entrate e alienazioni già eseguite.
Esempio pratico
Prima della cessione l’erede incassa un canone di bene ereditario.
Prima del trasferimento il venditore ha riscosso un credito ereditario: rimborsa al compratore l’importo secondo la regola pattuita o legale.