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Art. 1544 c.c. — Obblighi del venditore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione IV — Della vendita di eredità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il venditore rimborsa al compratore frutti e crediti ereditari già incassati o beni ereditari venduti, salvo patto diverso.

Il venditore dell’eredità non può trattenere senza regolazione frutti, crediti o proventi che spettano al complesso ceduto. La norma supplisce al silenzio delle parti e consente un diverso accordo.

Ricostruire entrate e alienazioni già eseguite.

Esempio pratico

Prima della cessione l’erede incassa un canone di bene ereditario.

Prima del trasferimento il venditore ha riscosso un credito ereditario: rimborsa al compratore l’importo secondo la regola pattuita o legale.

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