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Codice civile

Art. 1552 c.c. — Nozione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo III — Della permuta

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nella permuta ciascuno trasferisce all’altro una cosa o un diritto in cambio di un’altra cosa o diritto.

A differenza della vendita, il corrispettivo principale consiste in un’altra cosa o diritto. Ogni partecipante è al tempo stesso dante e ricevente; per i problemi relativi a uno dei beni occorre verificare quali regole della vendita siano compatibili con questa reciprocità.

Un conguaglio monetario richiede di qualificare l’assetto concreto e non muta automaticamente il contratto.

Esempio pratico

Un proprietario cede un terreno e riceve un appartamento, invece di un prezzo in denaro.

Se il terreno promesso è gravato da un diritto di terzi, l’altro permutante valuta la tutela per evizione oltre al semplice scambio dei beni.

Giurisprudenza

  • Permuta di immobile futuro e tutela dell’acquirente

    Corte di cassazione, sez. II, n. 19109, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La fonte editoriale richiama l’applicabilità delle cautele per immobili da costruire anche allo scambio che trasferisce un immobile futuro.

    Fonte →

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