Codice civile
Art. 1553 c.c. — Evizione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo III — Della permuta
Testo dell'articolo
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Chi perde per evizione il bene ricevuto può scegliere di riottenere ciò che ha dato oppure chiedere il valore del bene perduto, oltre ai danni dovuti.
La scelta del permutante evito separa due interessi: recuperare il bene che aveva trasferito oppure ottenere il valore di quello perduto. Il risarcimento resta possibile in entrambi i casi secondo i suoi presupposti. La stima del valore non coincide necessariamente con la cifra indicata dalle parti nell’atto.
Accertare evizione, valore, causalità e danni; valgono le regole compatibili della vendita.
Esempio pratico
Chi scambia due fondi perde il fondo ricevuto per il diritto prevalente di un terzo e valuta quale rimedio esercitare.
Se il fondo ricevuto viene rivendicato con successo da un terzo, chi lo ha perso può chiedere indietro quello ceduto; se preferisce il valore, occorre determinarlo e provare l’eventuale danno ulteriore.
Giurisprudenza
Valore in caso di evizione nella permuta
Corte di cassazione, sez. I, n. 26589, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Secondo il precedente riportato, il valore del bene perduto va accertato alla data della permuta senza assumere automaticamente il valore dichiarato nel contratto.
Fonte →