Codice civile
Art. 1556 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IV — Del contratto estimatorio
Testo dell'articolo
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nel contratto estimatorio il ricevente di beni mobili può restituirli entro il termine pattuito; se non lo fa, deve pagare il prezzo.
La facoltà di restituire distingue l’estimatorio dalla vendita immediata: chi riceve può decidere entro il termine se conservare i beni pagando o renderli. Se il termine non è pattuito, la massima ufficiale selezionata ne ammette la determinazione secondo gli usi o da parte del giudice.
Servono consegna, beni mobili e termine per la restituzione; non confondere con una vendita definitiva.
Esempio pratico
Un editore consegna copie a una libreria, che restituisce gli invenduti nei termini oppure ne paga il prezzo.
La libreria restituisce le copie invendute entro la scadenza concordata; per quelle vendute o non restituite integralmente deve il prezzo, anche se non ha riscosso dai clienti.
Giurisprudenza
Termine di restituzione nel contratto estimatorio
Corte di cassazione, sez. 3 -, Sentenza n. 5987, 2023, Rv. 667068-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se le parti fissano un termine per restituire i beni, la facoltà va esercitata entro quel termine; la fissazione del termine non è indispensabile per la validità del contratto.
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