Codice civile
Art. 1569 c.c. — Contratto a tempo indeterminato
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo V — Della somministrazione
Testo dell'articolo
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nella somministrazione senza termine finale ciascuna parte può recedere, rispettando il preavviso pattuito, d’uso o comunque congruo.
Il recesso è esercitabile senza dover dimostrare un inadempimento quando manca un termine finale, ma i suoi effetti richiedono preavviso. Se non vi è una durata pattuita, occorre determinarlo con usi e natura della fornitura, senza presumere che la cessazione sia immediata.
La congruità del preavviso dipende dalla natura della fornitura e dagli investimenti organizzativi pertinenti.
Esempio pratico
Un fornitore continuativo comunica in anticipo la cessazione del rapporto a tempo indeterminato.
Un fornitore stabile di materiali comunica oggi la fine del rapporto: le consegne proseguono per il preavviso pattuito o congruo, salvo diversa causa di scioglimento.
Giurisprudenza
Preavviso nel rapporto continuativo
Corte di cassazione, sez. II, n. 6487, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per un rapporto di durata indeterminata, il recesso è efficace dopo un preavviso da valutare in base a clausole, usi e natura delle prestazioni.
Fonte →