Codice civile
Art. 1574 c.c. — Locazione senza determinazione di tempo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s'intende convenuta: 1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali; 2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione; 3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo; 4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
In assenza di una durata espressa, la legge stabilisce periodi diversi secondo il tipo di bene e l’unità a cui è commisurato il canone.
La norma colma il silenzio delle parti con criteri che cambiano secondo bene e misura del canone. Per il fondo urbano non arredato richiama anche gli usi locali; per beni mobili e camere arredate è decisiva l’unità di tempo usata per il corrispettivo.
Per immobili abitativi e commerciali coordinare con le discipline speciali sulle durate.
Esempio pratico
Per una cosa mobile pagata al mese, la durata suppletiva corrisponde all’unità mensile.
Una stanza arredata pagata mensilmente segue in via suppletiva l’unità mensile; una casa abitativa disciplinata dalla legge speciale richiede invece il relativo coordinamento.
Giurisprudenza
Durata suppletiva e usi locali
Corte di cassazione, sez. III, n. 6861, 1993 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Gli usi locali possono incidere sia sulla durata sia sulla scadenza della locazione suppletiva richiamata nel precedente.
Fonte →
Note
Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni e verificare i presupposti del singolo rapporto prima della pubblicazione.