Codice civile
Art. 1575 c.c. — Obbligazioni principali del locatore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il locatore consegna il bene in condizioni idonee, lo mantiene adatto all’uso convenuto e assicura il pacifico godimento durante il rapporto.
Le tre prestazioni del locatore sono distinte: consegna iniziale, mantenimento nel tempo e garanzia contro interferenze giuridicamente rilevanti. Un problema sopravvenuto va inquadrato secondo la sua causa, perché riparazioni, vizi e molestie hanno rimedi diversi.
Individuare uso convenuto, stato iniziale, causa del difetto e riparto degli oneri.
Esempio pratico
Un locale con impianto essenziale guasto richiede l’intervento del locatore secondo il titolo e le regole sulle riparazioni.
Se una tubatura essenziale cede durante la locazione, il conduttore avvisa il locatore e si valuta la riparazione; se un terzo pretende un diritto sul locale, entra in gioco la garanzia del godimento.
Giurisprudenza
Danni da vizi della cosa locata
Corte di cassazione, sez. 3 -, Ordinanza n. 18470, 2023, Rv. 668460-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La domanda di danni fondata sui vizi della cosa non è, secondo la massima, proponibile separatamente dai rimedi di risoluzione o riduzione previsti dall’articolo 1578.
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