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Codice civile

Art. 1579 c.c. — Limitazioni convenzionali della responsabilità 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La clausola che limita la responsabilità del locatore per vizi non opera quando egli li tace in mala fede o impediscono il godimento del bene.

La rinuncia pattizia alla garanzia incontra due limiti: occultamento doloso dei difetti e impossibilità di godimento. Anche quando la clausola è in astratto efficace, occorre interpretarla in relazione ai vizi concretamente emersi.

Accertare dolo, gravità del vizio e portata della clausola.

Esempio pratico

Una rinuncia generica ai vizi non protegge il locatore che nasconde un difetto che rende inutilizzabile il locale.

Il contratto contiene una rinuncia generica, ma il locatore nasconde un guasto che impedisce di usare il locale: la limitazione non lo protegge in base a questa norma.

Giurisprudenza

  • Rinuncia alla garanzia per vizi

    Corte di cassazione, sez. III, n. 16220, 2002 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La fonte editoriale riferisce che può valere la rinuncia relativa a vizi ignorati senza colpa dal locatore, ferma l’inefficacia nei casi indicati dalla legge.

    Fonte →

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