Codice civile
Art. 1585 c.c. — Garanzia per molestie
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il locatore garantisce contro pretese di terzi su diritti relativi al bene che riducono il godimento; per semplici molestie di fatto il conduttore può agire direttamente.
Una molestia di diritto nasce da una pretesa incompatibile con il godimento concesso; per il mero comportamento materiale di terzi che non rivendicano diritti il conduttore agisce in proprio. L’identificazione del tipo di molestia determina chi deve intervenire.
Qualificare la pretesa del terzo e la sua incidenza sul diritto locativo.
Esempio pratico
Un terzo rivendica un diritto di passaggio che sottrae al conduttore parte del locale.
Un vicino sostiene di avere un diritto reale sul parcheggio locato: il conduttore informa il locatore. Per rumori senza pretese sul bene, valuta azione contro il responsabile.
Giurisprudenza
Molestia di diritto rilevante
Corte di cassazione, sez. III, n. 25187, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La pretesa di un terzo deve incidere sul godimento che il contratto attribuisce al conduttore; questioni su situazioni autonome restano fuori dalla garanzia.
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