Codice civile
Art. 1586 c.c. — Pretese da parte di terzi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il conduttore avvisa prontamente il locatore della molestia di diritto; in giudizio il locatore assume la lite se chiamato, salvo l’interesse del conduttore a restare parte.
L’avviso tempestivo protegge il locatore dalla perdita della possibilità di difendere il titolo. Se il terzo agisce in giudizio, il locatore chiamato assume la controversia; il conduttore può restare solo se ha un interesse proprio.
L’omissione dell’avviso comporta responsabilità per i danni causati; verificare interesse processuale.
Esempio pratico
Un vicino cita il conduttore sostenendo un diritto reale incompatibile con l’uso locato; il conduttore informa subito il proprietario.
Il terzo cita l’inquilino rivendicando una servitù sul locale: l’inquilino avvisa subito il proprietario e lo chiama nel processo, conservando prova della comunicazione.