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Codice civile

Art. 1586 c.c. — Pretese da parte di terzi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.

Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il conduttore avvisa prontamente il locatore della molestia di diritto; in giudizio il locatore assume la lite se chiamato, salvo l’interesse del conduttore a restare parte.

L’avviso tempestivo protegge il locatore dalla perdita della possibilità di difendere il titolo. Se il terzo agisce in giudizio, il locatore chiamato assume la controversia; il conduttore può restare solo se ha un interesse proprio.

L’omissione dell’avviso comporta responsabilità per i danni causati; verificare interesse processuale.

Esempio pratico

Un vicino cita il conduttore sostenendo un diritto reale incompatibile con l’uso locato; il conduttore informa subito il proprietario.

Il terzo cita l’inquilino rivendicando una servitù sul locale: l’inquilino avvisa subito il proprietario e lo chiama nel processo, conservando prova della comunicazione.

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