Codice civile
Art. 1594 c.c. — Sublocazione o cessione della locazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La sublocazione è di regola consentita salvo patto contrario; la cessione del contratto richiede consenso del locatore. Per beni mobili la sublocazione necessita autorizzazione o usi.
Sublocare significa creare un rapporto derivato lasciando fermo il conduttore originario; cedere il contratto significa sostituire la parte e richiede consenso. Per gli immobili la facoltà generale può essere modificata da patti e leggi speciali.
Per locazioni urbane verificare le leggi speciali e il tenore delle clausole.
Esempio pratico
L’inquilino subloca una stanza se il contratto lo permette, ma non sostituisce un terzo a sé nel contratto senza consenso.
Un negoziante affitta una parte del locale a un altro esercente: si valuta la sublocazione. Se vuole trasferirgli la propria posizione contrattuale, occorre qualificare la cessione.
Giurisprudenza
Violazione del divieto di sublocazione
Corte di cassazione, sez. III, n. 17348, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Un divieto pattizio violato non produce necessariamente risoluzione: occorre valutare la gravità dell’inadempimento rispetto all’interesse del locatore.
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