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Codice civile

Art. 1597 c.c. — Rinnovazione tacita del contratto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.

La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La permanenza del conduttore tollerata dal locatore dopo la scadenza, o l’assenza di disdetta nel rapporto senza termine, può produrre una nuova locazione alle condizioni precedenti e con la durata legale suppletiva.

La rinnovazione tacita richiede il comportamento indicato dalla norma, non la sola permanenza clandestina del conduttore. Il nuovo rapporto conserva le condizioni compatibili ma assume la durata legale suppletiva, salva disciplina speciale.

Accertare comportamento delle parti e disciplina speciale dei rinnovi immobiliari.

Esempio pratico

Il locatore lascia il conduttore nel bene dopo la scadenza senza opporsi e si valuta il rinnovo tacito.

Il locatore sa che il conduttore resta nel deposito dopo la scadenza e lo lascia usare: si valuta la rinnovazione; una disdetta efficace muterebbe il quadro.

Note

Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni e verificare i presupposti del singolo rapporto prima della pubblicazione.

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