Codice civile
Art. 1598 c.c. — Garanzie della locazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Le garanzie date da terzi non coprono automaticamente gli obblighi nati dalle proroghe della durata contrattuale.
La garanzia del terzo è interpretata rispetto al periodo coperto e alle eventuali estensioni pattuite. Occorre distinguere la proroga convenzionale dalle durate e dai rinnovi imposti dalla legge: l’effetto sul garante può non essere identico.
Distinguere proroga, rinnovo legale e ampiezza dell’impegno del garante.
Esempio pratico
Un garante del contratto originario contesta il canone maturato per un successivo prolungamento.
Un fideiussore garantisce la prima durata di un negozio: prima di addebitargli canoni successivi si confrontano clausola, rinnovo legale e proroghe concordate.
Giurisprudenza
Garanzia e durata legale non abitativa
Corte di cassazione, sez. III, n. 33968, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Secondo il precedente, la fideiussione di una locazione non abitativa può coprire anche il secondo sessennio legale, salvo diversa volontà negoziale.
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