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Art. 1605 c.c. — Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali.

Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta, può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La cessione o la liberazione anticipata dei canoni non ancora scaduti è opponibile al compratore della cosa locata soltanto se risulta da un atto scritto con data certa anteriore al trasferimento, salva l'anticipazione conforme agli usi locali.

Se l'operazione riguarda più di tre anni, la trascrizione condiziona l'opponibilità oltre il triennio; quando il triennio è già trascorso, la protezione residua è limitata all'anno in corso. La regola tutela l'acquirente da accordi anticipati non conoscibili che svuoterebbero il reddito futuro della cosa.

Distinguere pagamento anticipato, rinuncia al canone e cessione del credito; verificare date, trascrizione e usi locali prima di quantificare il periodo opponibile.

Esempio pratico

Il venditore incassa oggi quattro anni di canoni futuri senza trascrivere l'accordo. Il compratore verifica quale parte dell'anticipazione gli può essere opposta secondo i limiti temporali.

Note

Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni, quando applicabile.

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