Codice civile
Art. 1604 c.c. — Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se la cosa locata è venduta con patto di riscatto, il compratore non può licenziare il conduttore finché l'acquisto non diventa irrevocabile allo scadere del termine per il riscatto.
La regola evita che una titolarità ancora esposta al ritorno del bene al venditore produca un'anticipata cessazione del godimento. L'esistenza del patto di riscatto e la sua scadenza sono quindi decisivi, oltre alle ordinarie condizioni di opponibilità della locazione.
Non confondere il riscatto convenzionale nella vendita con altri diritti di prelazione o riscatto; coordinare con le leggi speciali sulle locazioni.
Esempio pratico
Un immobile locato è venduto con riscatto esercitabile entro due anni. Prima della scadenza l'acquirente non può invocare questa vendita per licenziare l'inquilino.
Note
Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni, quando applicabile.