Codice civile
Art. 1606 c.c. — Estinzione del diritto del locatore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Quando il diritto del locatore si estingue retroattivamente, la locazione da lui conclusa può rimanere efficace se aveva data certa, è stata stipulata senza frode e non supera tre anni.
La retroattività dell'estinzione non travolge necessariamente l'affidamento del conduttore. La protezione presuppone che il locatore disponesse del proprio diritto al momento dell'accordo; non vale come convalida indiscriminata di locazioni simulate o stipulate in frode ai titolari del bene.
Verificare data certa, durata, assenza di frode e la diversa disciplina prevista per il diritto estinto o per il tipo di rapporto.
Esempio pratico
Il diritto del concedente viene meno con efficacia retroattiva. Una locazione genuina di due anni, documentata con data certa, può sopravvivere nei limiti dell'articolo.
Giurisprudenza
Locazione conclusa da titolare poi privato retroattivamente del diritto
Corte di cassazione, n. 2752, 2015 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una pronuncia riferita dalla fonte editoriale riconduce la tutela dell'art. 1606 al diritto di disporre della cosa esistente al momento della stipula, benché una successiva vicenda lo estingua retroattivamente.
Fonte →
Note
Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni, quando applicabile.