Codice civile
Art. 1610 c.c. — Spurgo di pozzi e di latrine
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione II — Della locazione di fondi urbani
Testo dell'articolo
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il codice pone a carico del locatore lo spurgo dei pozzi e delle latrine della casa locata.
La regola riguarda una specifica attività di manutenzione e non decide automaticamente la ripartizione di ogni servizio igienico o spesa condominiale. Per le locazioni urbane occorre verificare le disposizioni speciali sulle spese accessorie e gli accordi compatibili con esse.
Distinguere spurgo strutturale da pulizia ordinaria o consumo, verificare la destinazione dell'immobile e il regime delle spese applicabile.
Esempio pratico
Il pozzo nero dell'immobile necessita di uno spurgo periodico. Le parti non possono dedurre dalla sola bolletta idrica chi debba sostenerlo: si guarda alla natura dell'intervento e alla disciplina pertinente.
Note
Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni, quando applicabile.