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Art. 1610 c.c. — Spurgo di pozzi e di latrine 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione II — Della locazione di fondi urbani

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il codice pone a carico del locatore lo spurgo dei pozzi e delle latrine della casa locata.

La regola riguarda una specifica attività di manutenzione e non decide automaticamente la ripartizione di ogni servizio igienico o spesa condominiale. Per le locazioni urbane occorre verificare le disposizioni speciali sulle spese accessorie e gli accordi compatibili con esse.

Distinguere spurgo strutturale da pulizia ordinaria o consumo, verificare la destinazione dell'immobile e il regime delle spese applicabile.

Esempio pratico

Il pozzo nero dell'immobile necessita di uno spurgo periodico. Le parti non possono dedurre dalla sola bolletta idrica chi debba sostenerlo: si guarda alla natura dell'intervento e alla disciplina pertinente.

Note

Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni, quando applicabile.

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