Codice civile
Art. 1611 c.c. — Incendio di casa abitata da più inquilini
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione II — Della locazione di fondi urbani
Testo dell'articolo
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se un incendio danneggia una casa occupata da più inquilini, il codice ripartisce la responsabilità verso il locatore in proporzione al valore delle parti occupate, salvo le prove che individuano l'origine del fuoco.
Se anche il proprietario abita nell'edificio, si detrae la quota della parte da lui occupata. La ripartizione presuntiva viene meno quando l'incendio risulta iniziato nell'abitazione di un inquilino, oppure un altro dimostra che non poteva iniziare nella propria: origine e prova sono decisive.
Applicare insieme l'art. 1588 sulla responsabilità per incendio e le specifiche eccezioni probatorie di questo articolo.
Esempio pratico
In una casa divisa in tre unità scoppia un incendio di origine incerta: il danno si ripartisce secondo il valore delle parti occupate. Se una perizia localizza il focolaio in una unità, il criterio cambia.
Note
Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni, quando applicabile.