Codice civile
Art. 1612 c.c. — Recesso convenzionale del locatore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione II — Della locazione di fondi urbani
Testo dell'articolo
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il locatore che si è riservato contrattualmente il recesso per andare ad abitare nella casa deve comunicare una licenza motivata rispettando il termine previsto dagli usi locali.
La facoltà presuppone un patto effettivo e un'esigenza abitativa dichiarata. Nelle locazioni abitative regolate da leggi speciali, cause e modalità di diniego del rinnovo o rilascio possono essere inderogabili e prevalere sulla semplice clausola codicistica.
Verificare uso personale reale, clausola, motivazione, termine e legge speciale applicabile al contratto.
Esempio pratico
Il proprietario vuole tornare a vivere nell'appartamento locato e invoca la clausola. Deve comunicare una ragione concreta e rispettare la procedura vigente, non limitarsi a chiedere le chiavi.
Note
Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni, quando applicabile.