Codice civile
Art. 1621 c.c. — Riparazioni
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Durante l'affitto le riparazioni straordinarie gravano sul locatore; le altre, in via ordinaria, sull'affittuario.
La distinzione riguarda la funzione e l'entità dell'intervento. Se emerge un guasto che compete al locatore, l'affittuario deve avvisarlo; per urgenze può intervenire nei presupposti dell'art. 1577 e chiedere il rimborso, documentando spese e comunicazione. Pattuizioni e leggi speciali possono incidere sulla ripartizione.
Distinguere riparazione da miglioramento e verificare accordi validi, urgenza, avviso e disciplina dei fondi rustici.
Esempio pratico
Un canale irriguo strutturale cede durante l'affitto: l'affittuario avvisa il locatore; se l'intervento è urgente e non può attendere, conserva prove dei lavori e dell'avviso.
Giurisprudenza
Riparazioni straordinarie e avviso al locatore
Corte di cassazione, sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16437, 2021, Rv. 661672-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La massima ufficiale coordina gli artt. 1621 e 1577: le riparazioni straordinarie sono a carico del locatore, mentre l'affittuario avvisa delle necessità e può intervenire direttamente in urgenza con avviso contemporaneo, salvo rimborso.
Fonte →
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.