Codice civile
Art. 1620 c.c. — Incremento della produttività della cosa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'affittuario può adottare iniziative per aumentare il reddito della cosa produttiva, purché non impongano obblighi al locatore, non lo danneggino e siano coerenti con la produzione.
La libertà gestionale non comporta automaticamente il rimborso di ogni miglioramento né un diritto a trattenere la cosa. Occorre separare la scelta produttiva ordinaria dalle opere che alterano la destinazione o sono disciplinate da norme speciali sui miglioramenti agrari.
Valutare pregiudizio, obblighi futuri e destinazione economica; per fondi rustici verificare legge 203/1982.
Esempio pratico
L'affittuario introduce una tecnica irrigua efficiente a proprie spese. Può farlo se non grava il proprietario e non danneggia il fondo; un'indennità per l'opera richiede un titolo distinto.
Giurisprudenza
Incremento del reddito e miglioramenti
Corte di cassazione, n. 19162, 2005 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una pronuncia riferita dalla fonte editoriale distingue la facoltà gestionale di incrementare il reddito dal diritto a ottenere dal locatore un'indennità o a trattenere la cosa per le opere eseguite.
Fonte →
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.