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Codice civile

Art. 1626 c.c. — Incapacità o insolvenza dell'affittuario 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il codice prevede lo scioglimento dell'affitto per interdizione, inabilitazione o insolvenza dell'affittuario, a meno che sia offerta al locatore una garanzia idonea per l'esatto adempimento.

La disposizione tutela la continuità della gestione produttiva e la sicurezza delle prestazioni. La qualità personale dell'affittuario, l'effettiva situazione patrimoniale e la sufficienza della garanzia non si presumono dal solo timore del proprietario; la disciplina contemporanea delle misure di protezione e delle crisi richiede coordinamento.

Distinguere le diverse fattispecie e valutare la garanzia concretamente prestata e le eventuali norme speciali.

Esempio pratico

Un affittuario diventa insolvente ma un terzo offre una garanzia solida per canoni e gestione: prima di invocare lo scioglimento, il locatore deve valutarne l'idoneità.

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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