Codice civile
Art. 1626 c.c. — Incapacità o insolvenza dell'affittuario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il codice prevede lo scioglimento dell'affitto per interdizione, inabilitazione o insolvenza dell'affittuario, a meno che sia offerta al locatore una garanzia idonea per l'esatto adempimento.
La disposizione tutela la continuità della gestione produttiva e la sicurezza delle prestazioni. La qualità personale dell'affittuario, l'effettiva situazione patrimoniale e la sufficienza della garanzia non si presumono dal solo timore del proprietario; la disciplina contemporanea delle misure di protezione e delle crisi richiede coordinamento.
Distinguere le diverse fattispecie e valutare la garanzia concretamente prestata e le eventuali norme speciali.
Esempio pratico
Un affittuario diventa insolvente ma un terzo offre una garanzia solida per canoni e gestione: prima di invocare lo scioglimento, il locatore deve valutarne l'idoneità.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.