Codice civile
Art. 1627 c.c. — Morte dell'affittuario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi.
Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Alla morte dell'affittuario il codice consente al locatore e agli eredi di recedere entro tre mesi, mediante disdetta con sei mesi di preavviso.
Se l'oggetto è un fondo rustico, l'effetto cade alla fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del preavviso. La successione nei contratti agrari e la posizione degli eredi coltivatori sono disciplinate anche da norme speciali, che possono prevalere su questa facoltà codicistica.
Accertare data della morte, legittimazione, comunicazione, anno agrario e regime speciale del contratto.
Esempio pratico
L'affittuario di un fondo muore a marzo. Il proprietario valuta la disdetta entro tre mesi, ma prima verifica se gli eredi coltivatori hanno una specifica tutela di continuazione.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.