Codice civile
Art. 1630 c.c. — Affitto senza determinazione di tempo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinchè l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.
Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti.
L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi.
Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Quando l'affitto di un fondo rustico non ha un termine espresso, il codice lo collega al ciclo delle colture praticate o, in assenza di rotazione, al tempo necessario a raccogliere i frutti.
Per evitare la cessazione al termine così individuato è necessaria la disdetta con sei mesi di preavviso. La regola protegge la conclusione del ciclo produttivo, ma la durata minima e il recesso nell'affitto agrario contemporaneo dipendono soprattutto dalla legge 203/1982.
Ricostruire colture, anno agrario, disdetta e disciplina speciale applicabile; non usare il ciclo naturale per aggirare durate inderogabili.
Esempio pratico
Un fondo è coltivato con rotazione triennale e il contratto non indica una scadenza. Il ciclo aiuta a leggere il titolo, ma il termine effettivo va confrontato con la legge agraria.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.