Codice civile
Art. 1639 c.c. — Canone di affitto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il fitto di un fondo rustico può essere pattuito anche come quota o quantità fissa o variabile dei frutti, invece che come somma di denaro.
La forma del corrispettivo non elimina la qualificazione del contratto e va distinta da rapporti associativi in cui le parti condividono gestione e rischi. Le regole speciali sui contratti agrari e sul canone richiedono un esame concreto, specie dopo gli interventi costituzionali sui vecchi parametri tabellari.
Precisare criteri di calcolo e consegna dei frutti, natura del rapporto e limiti inderogabili o deroghe assistite.
Esempio pratico
Il proprietario riceve ogni anno una quota definita delle olive prodotte. Le parti indicano peso, qualità, tempi e criteri di misurazione per evitare che il canone resti incerto.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.