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Codice civile

Art. 1640 c.c. — Scorte morte 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.

Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.

Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative o le diverse pattuizioni delle parti.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Le scorte morte consegnate con specie, qualità e quantità determinate devono essere restituite alla fine dell'affitto nelle condizioni richieste dalla norma, con conguaglio in denaro per differenze.

Per macchinari e attrezzi fissi rileva lo stato d'uso, non l'identità fisica di ogni singolo componente. Se le scorte sono consegnate soltanto con indicazione del valore, l'affittuario può diventarne proprietario e l'obbligo finale assume una diversa struttura. Le scorte necessarie non possono essere distratte dal fondo.

Distinguere inventario analitico da mera stima complessiva, patti diversi e prezzi correnti al momento della riconsegna.

Esempio pratico

Il proprietario consegna dieci attrezzi inventariati; alla fine ne mancano due. Si quantifica il conguaglio al valore corrente, tenendo conto dello stato d'uso e del titolo di consegna.

Giurisprudenza

  • Restituzione delle scorte e valore corrente

    Corte di cassazione, n. 2783, 1971 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Una pronuncia riferita dalla fonte editoriale tratta l'obbligo relativo alle scorte vive e morte come obbligazione di valore, quando il godimento termina e le dotazioni debbono essere restituite o regolate economicamente.

    Fonte →

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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