Codice civile
Art. 1654 c.c. — Inderogabilità
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Le disposizioni che precedono sono inderogabili.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La norma dichiara inderogabili le disposizioni che la precedono nella sezione sull'affitto a coltivatore diretto.
Due articoli precedenti, 1651 e 1653, sono abrogati: il rinvio non li fa tornare vigenti. Per l'art. 1652 e le altre previsioni ancora applicabili occorre coordinare l'inderogabilità codicistica con la disciplina successiva dei contratti agrari e con le forme di accordo assistito che essa ammette.
Identificare puntualmente il precetto ancora vigente e la legge speciale del rapporto; non trattare la formula come divieto generale di ogni patto agrario.
Esempio pratico
Un contratto esclude ogni anticipo di sementi anche nel caso previsto dall'art. 1652: prima di valutare la clausola si ricostruiscono inderogabilità e possibili accordi validi nel regime applicabile.
Note
Inderogabilità riferita alle disposizioni ancora vigenti; non rivive gli articoli 1651 e 1653 abrogati.