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Codice civile

Art. 1654 c.c. — Inderogabilità 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni che precedono sono inderogabili.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La norma dichiara inderogabili le disposizioni che la precedono nella sezione sull'affitto a coltivatore diretto.

Due articoli precedenti, 1651 e 1653, sono abrogati: il rinvio non li fa tornare vigenti. Per l'art. 1652 e le altre previsioni ancora applicabili occorre coordinare l'inderogabilità codicistica con la disciplina successiva dei contratti agrari e con le forme di accordo assistito che essa ammette.

Identificare puntualmente il precetto ancora vigente e la legge speciale del rapporto; non trattare la formula come divieto generale di ogni patto agrario.

Esempio pratico

Un contratto esclude ogni anticipo di sementi anche nel caso previsto dall'art. 1652: prima di valutare la clausola si ricostruiscono inderogabilità e possibili accordi validi nel regime applicabile.

Note

Inderogabilità riferita alle disposizioni ancora vigenti; non rivive gli articoli 1651 e 1653 abrogati.

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