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Codice civile

Art. 1662 c.c. — Verifica nel corso di esecuzione dell'opera 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il committente può verificare a proprie spese l'andamento dell'opera durante l'esecuzione e controllarne la conformità a contratto e regola d'arte.

Se riscontra irregolarità, può fissare all'appaltatore un termine congruo per correggerle; trascorso inutilmente, il contratto si risolve, salvo risarcimento del danno. Il controllo non equivale automaticamente all'accettazione dell'opera finita e deve lasciare all'appaltatore l'organizzazione dei mezzi.

Provare la difformità, dare un termine congruo e distinguere dal collaudo finale e dalla garanzia per vizi.

Esempio pratico

Durante i lavori il committente vede un isolamento posato in modo difforme e invia una contestazione con termine per rifarlo: se il termine decorre senza rimedio, valuta risoluzione e danni.

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