Codice civile
Art. 1662 c.c. — Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il committente può verificare a proprie spese l'andamento dell'opera durante l'esecuzione e controllarne la conformità a contratto e regola d'arte.
Se riscontra irregolarità, può fissare all'appaltatore un termine congruo per correggerle; trascorso inutilmente, il contratto si risolve, salvo risarcimento del danno. Il controllo non equivale automaticamente all'accettazione dell'opera finita e deve lasciare all'appaltatore l'organizzazione dei mezzi.
Provare la difformità, dare un termine congruo e distinguere dal collaudo finale e dalla garanzia per vizi.
Esempio pratico
Durante i lavori il committente vede un isolamento posato in modo difforme e invia una contestazione con termine per rifarlo: se il termine decorre senza rimedio, valuta risoluzione e danni.