Codice civile
Art. 1663 c.c. — Denuncia dei difetti della materia
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'appaltatore deve avvisare prontamente il committente dei difetti dei materiali da quest'ultimo forniti, se li scopre mentre esegue l'opera e possono comprometterne la riuscita.
L'obbligo dipende dalla competenza tecnica dell'appaltatore e dalla possibilità di accorgersi del difetto nel corso dei lavori. La consegna di materiali da parte del committente non autorizza l'impresa a impiegarli in silenzio e poi attribuire ogni problema al fornitore.
Documentare quando il difetto è emerso, il rischio per l'opera e la tempestività dell'avviso.
Esempio pratico
Il committente consegna travi che presentano deformazioni visibili quando si apre l'imballo: l'impresa sospende l'uso e avvisa subito, chiedendo istruzioni.
Giurisprudenza
Materiale del committente e perizia dell’appaltatore
Corte di cassazione, n. 14220, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Accettare senza riserve materiali che richiedono una tecnica particolare può comportare responsabilità per vizi dovuti a uso scorretto.
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