Codice civile
Art. 1665 c.c. — Verifica e pagamento dell'opera
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Prima di ricevere l'opera il committente può verificarla; dopo l'invito dell'appaltatore deve procedere senza ingiustificato ritardo e comunicarne il risultato in breve tempo.
L'inerzia ingiustificata o la ricezione senza riserve possono valere come accettazione. Salvo accordo o uso contrario, il prezzo diventa dovuto con l'accettazione. La verifica tecnica, la consegna, l'accettazione e il pagamento sono passaggi distinti, importanti per i vizi riconoscibili.
Conservare inviti, verbali, riserve e date; l'accettazione non elimina in blocco la tutela per vizi occulti.
Esempio pratico
L'impresa comunica che la cucina su misura è pronta per verifica; il committente la prende in consegna senza riserve: si valuta l'accettazione, restando separati eventuali difetti non riconoscibili.
Giurisprudenza
Opera incompleta e azione di adempimento
Corte di cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 28249, 2025, Rv. 676930-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per lavori non ultimati non è esigibile il verbale di consegna; il committente può agire per adempimento e danni dal termine pattuito.
Fonte →