Codice civile
Art. 1666 c.c. — Verifica e pagamento di singole partite
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per un'opera eseguita in partite, ciascuna parte può chiedere la verifica di ogni segmento e l'appaltatore può ottenere il pagamento proporzionale.
Il pagamento di una partita fa presumere l'accettazione di quella specifica porzione, ma un semplice acconto non ha tale effetto. Occorre distinguere il pagamento riferito a lavori verificati dalle somme versate in anticipo o per finanziare il cantiere.
Identificare parte dell'opera, verbale di verifica, causale e natura del versamento.
Esempio pratico
Il committente paga la prima ala di un edificio dopo la verifica: si presume accettata quella partita; un bonifico generico di anticipo non produce la stessa presunzione.