Codice civile
Art. 1664 c.c. — Onerosità o difficoltà dell'esecuzione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se aumenti o diminuzioni imprevedibili dei costi di materiali o manodopera superano un decimo del prezzo globale, ciascuna parte può chiedere la revisione limitata all'eccedenza.
Una diversa tutela riguarda difficoltà esecutive non previste, legate a cause geologiche, idriche o simili, che rendano l'opera notevolmente più onerosa: in tal caso può spettare un equo compenso. Non ogni rincaro o problema di cantiere supera queste soglie; il patto e la disciplina degli appalti pubblici vanno esaminati separatamente.
Provare imprevedibilità, entità della variazione e nesso con l'esecuzione; distinguere revisione del prezzo ed equo compenso.
Esempio pratico
Il prezzo concordato è 100.000 euro e un rincaro imprevedibile documentato supera 10.000 euro: la revisione riguarda soltanto la parte eccedente il decimo, se gli altri requisiti ricorrono.