Codice civile
Art. 1670 c.c. — Responsabilità dei subappaltatori
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'appaltatore che vuole rivalersi sul subappaltatore per i vizi denunciati dal committente deve trasmettergli la denuncia entro sessanta giorni da quando la riceve, a pena di decadenza.
La comunicazione permette al subappaltatore di verificare tempestivamente difetti e responsabilità. Il termine è riferito al regresso specifico e va distinto dall'azione del committente contro l'appaltatore e dai termini della garanzia ordinaria.
Provare ricezione della denuncia e successiva trasmissione al subappaltatore; individuare la lavorazione affidata.
Esempio pratico
Il committente segnala un impianto difettoso il 1° marzo all'impresa principale: questa comunica il reclamo al subappaltatore nel termine e conserva prova del recapito.
Giurisprudenza
Denuncia al subappaltatore dei vizi contestati
Corte di cassazione, sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23071, 2020, Rv. 659311-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’appaltatore deve comunicare tempestivamente i vizi contestati dal committente anche quando il subappaltatore agisce per il prezzo.
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