Codice civile
Art. 1685 c.c. — Diritti del mittente
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Prima che la merce sia a disposizione del destinatario, il mittente può sospendere il trasporto, riaverla o cambiarne destinatario, pagando spese e danni del contrordine.
Se gli è stato rilasciato un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta, deve esibirlo per far annotare e sottoscrivere le nuove istruzioni dal vettore. Quando i diritti passano al destinatario, il mittente perde questo potere; occorre quindi identificare momento e documenti.
Verificare legittimazione, esibizione del titolo, eseguibilità del contrordine e costi effettivi.
Esempio pratico
Il mittente chiede di dirottare il carico verso un nuovo magazzino prima dell'arrivo: presenta la ricevuta, ottiene l'annotazione e rimborsa il percorso aggiuntivo.
Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.