Codice civile
Art. 1687 c.c. — Riconsegna delle merci
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il vettore deve rendere disponibile la merce al destinatario nel luogo, nel tempo e con le modalità stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
Se la consegna non avviene presso il destinatario deve avvisarlo prontamente dell'arrivo; quando esiste lettera di vettura, deve esibirla. Mettere a disposizione non equivale a un abbandono del carico: luogo e informazione incidono sul corretto adempimento.
Verificare destinazione, termini, avviso e eventuali formalità speciali della consegna.
Esempio pratico
La merce arriva al deposito del vettore come pattuito: questi avvisa il destinatario e la rende ritirabile negli orari concordati, conservando prova della comunicazione.
Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.