Codice civile
Art. 1690 c.c. — Impedimenti alla riconsegna
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686.
Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell'art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se il destinatario non è reperibile, rifiuta o ritarda il ritiro, il vettore deve chiedere subito istruzioni al mittente, applicando le cautele previste per gli impedimenti al trasporto.
In caso di controversia sulla legittimazione o di ulteriore ritardo può depositare la merce, oppure venderla secondo legge se è rapidamente deteriorabile, per conto dell'avente diritto. Il mittente va prontamente informato; il carico non può essere semplicemente lasciato incustodito.
Distinguere rifiuto, irreperibilità e contesa tra destinatari, documentando istruzioni e misure adottate.
Esempio pratico
Il destinatario rifiuta prodotti freschi; il vettore chiama il mittente e, se la situazione lo impone, attiva la vendita nei modi legali prima che si deteriorino.
Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.