Codice civile
Art. 1689 c.c. — Diritti del destinatario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
I diritti verso il vettore spettano al destinatario quando, arrivata la merce o scaduto il termine di arrivo, egli ne chiede la consegna.
Per esercitarli deve pagare crediti di trasporto e assegni che gravano sulla merce; se l'importo è contestato, deposita la differenza in un istituto di credito. Il momento della richiesta separa il potere dispositivo del mittente dalla pretesa del destinatario.
Provare arrivo o scadenza, domanda del destinatario e pagamento o deposito della somma controversa.
Esempio pratico
Il carico è arrivato ma il vettore pretende un supplemento contestato: il destinatario versa la parte non controversa e deposita la differenza per far valere la consegna.
Giurisprudenza
Subentro del destinatario
Corte di cassazione, n. 25270, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Con richiesta o ricezione della merce il destinatario acquista i diritti del trasporto e assume gli obblighi collegati all’esercizio.
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Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.