Codice civile
Art. 1691 c.c. — Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo.
In tal caso il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.
Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Quando il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico sono emessi all'ordine, i diritti verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo.
Chi possiede legittimamente il documento deve restituirlo al vettore quando ritira la merce. In questa configurazione il vettore è esonerato dall'avviso di arrivo, salvo che nel titolo sia indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione.
Verificare legittima emissione all'ordine, catena delle girate e presenza del titolo originale alla riconsegna.
Esempio pratico
Una ricevuta all'ordine passa dal mittente a un acquirente mediante girata: quest'ultimo la presenta al vettore e la restituisce al momento del ritiro.
Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.