Codice civile
Art. 1705 c.c. — Mandato senza rappresentanza
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nel mandato senza rappresentanza il mandatario contratta in proprio nome, pur operando nell'interesse del mandante.
Il terzo acquista diritti e obblighi verso il mandatario, anche se conosce l'incarico. Il mandante può esercitare, sostituendosi al mandatario, i diritti di credito derivanti dall'esecuzione, ferma la disciplina speciale degli acquisti e dei rapporti con i terzi.
La sostituzione non trasforma automaticamente il mandante in parte di ogni contratto né trasferisce tutti i debiti del mandatario.
Esempio pratico
Una persona compra merce in proprio nome per un cliente: il venditore chiede il prezzo alla persona che ha firmato, mentre il cliente fa valere i crediti nei limiti di legge.
Giurisprudenza
Sostituzione del mandante nei diritti di credito
Corte di cassazione, n. 19411, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il mandante può agire verso i terzi per recuperare somme indebitamente pagate dal mandatario nell’esecuzione dell’incarico.
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