Codice civile
Art. 1711 c.c. — Limiti del mandato
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandatario deve rispettare i limiti dell'incarico; l'atto eccedente resta a suo carico se il mandante non lo ratifica.
È ammessa una deviazione dalle istruzioni quando fatti ignoti al mandante, non comunicabili in tempo, fanno ragionevolmente ritenere che egli avrebbe approvato. Occorre poi informarlo senza ritardo dell'esecuzione dell'incarico.
Documentare limiti, urgenza e ragionevolezza della deviazione; il semplice vantaggio successivo non prova una ratifica.
Esempio pratico
L'incarico fissa un prezzo massimo, ma il mandatario compra a un prezzo maggiore senza urgenza né autorizzazione: il mandante può rifiutare di ratificare.
Giurisprudenza
Investimenti fuori dai limiti del mandato
Corte di cassazione, sez. 1, Ordinanza n. 7315, 2024, Rv. 670646-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Un intermediario incaricato di titoli a basso rischio risponde dei danni causati dall’acquisto di titoli ad alto rischio oltre i limiti ricevuti.
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