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Codice civile

Art. 1713 c.c. — Obbligo di rendiconto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mandatario deve rendere conto dell'attività e consegnare al mandante quanto ha ricevuto a causa del mandato.

Il rendiconto permette di verificare operazioni, spese, incassi e residui e di chiedere la restituzione di quanto dovuto. Una dispensa preventiva non libera il mandatario quando deve rispondere per dolo o colpa grave.

Occorrono documenti e movimenti riferibili all'incarico; la dispensa non copre condotte gravemente scorrette.

Esempio pratico

Un amministratore incassa canoni per un proprietario: presenta contratti, ricevute, spese e bonifici e versa il saldo, senza trattenere somme non giustificate.

Giurisprudenza

  • Rendiconto del mandatario nella riscossione

    Corte di cassazione, sez. U, Sentenza n. 16031, 2024, Rv. 671521-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L’ente che affida la riscossione a una società mandataria può chiedere il conto dell’attività nell’ambito del rapporto di mandato.

    Fonte →

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