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Codice civile

Art. 1731 c.c. — Nozione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato; Sezione II — Della commissione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La commissione è un mandato di acquisto o vendita di beni compiuto dal commissionario in proprio nome per conto del committente.

Il terzo contratta con il commissionario, mentre il risultato economico è destinato al committente. Si applicano le regole speciali della commissione e, per quanto compatibili, quelle del mandato senza rappresentanza.

Distinguere la commissione dall'agenzia che promuove stabilmente affari e dalla compravendita per conto proprio.

Esempio pratico

Un commerciante affida a un commissionario la vendita di un lotto di vino: il commissionario firma con gli acquirenti in proprio nome e rende conto al committente.

Giurisprudenza

  • Commissione e spendita del nome

    Corte di cassazione, n. 8512, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La commissione è un mandato senza rappresentanza: il commissionario stipula in proprio nome per conto del committente.

    Fonte →

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