Codice civile
Art. 1733 c.c. — Misura della provvigione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato; Sezione II — Della commissione
Testo dell'articolo
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se le parti non fissano la provvigione del commissionario, si applicano gli usi del luogo dell'affare o, in mancanza, la valutazione equitativa del giudice.
La commissione è un incarico remunerato; il criterio legale colma una lacuna sul quantum senza rendere indeterminabile il compenso. Occorre ricostruire quali operazioni siano state concluse e in quale luogo.
Provare l'affare, l'eventuale patto e gli usi pertinenti; la provvigione della commissione non segue automaticamente quella degli agenti.
Esempio pratico
Un commissionario vende un bene senza accordo sulla percentuale: cerca l'uso locale per quell'operazione e, se manca, chiede la determinazione giudiziale.