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Codice civile

Art. 1732 c.c. — Operazioni a fido 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato; Sezione II — Della commissione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.

Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il commissionario può concedere dilazioni di pagamento secondo gli usi del luogo, salvo istruzioni contrarie del committente.

Se concede credito contro un divieto o fuori dagli usi, il committente può esigere subito da lui il pagamento. Il commissionario deve inoltre comunicare al committente l'identità del compratore e il termine concesso quando vende a credito.

Accertare usi locali, istruzioni e comunicazioni; non confondere la dilazione autorizzata con la garanzia generale di solvibilità del terzo.

Esempio pratico

Il committente vieta vendite a rate, ma il commissionario concede sei mesi a un acquirente: il committente può chiedergli immediatamente il prezzo.

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