Codice civile
Art. 1735 c.c. — Commissionario contraente in proprio
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato; Sezione II — Della commissione
Testo dell'articolo
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per titoli, divise o merci con prezzo corrente, il commissionario può essere egli stesso controparte dell'operazione nei limiti previsti.
In assenza di istruzioni contrarie può fornire le cose da acquistare o acquistare per sé quelle da vendere, rispettando il prezzo corrente documentabile. Mantiene il diritto alla provvigione, ma deve evitare di alterare la posizione economica del committente.
La facoltà richiede beni e prezzo nei termini di legge e non opera contro il divieto del committente.
Esempio pratico
Il committente ordina la vendita di titoli quotati: il commissionario li acquista per sé al prezzo corrente verificabile, rendendo conto dell'operazione.