Codice civile
Art. 1736 c.c. — Star del credere
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato; Sezione II — Della commissione
Testo dell'articolo
Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Con il patto o l'uso dello «star del credere» il commissionario garantisce l'esecuzione dell'affare concluso.
In cambio assume un rischio maggiore rispetto alla regola ordinaria del mandato senza rappresentanza e ha diritto a un compenso ulteriore o a una provvigione più alta. La misura segue patto o usi e, in mancanza, la determinazione del giudice.
Verificare esistenza del patto o dell'uso e ambito della garanzia; la sola insolvenza del compratore non crea automaticamente lo star del credere.
Esempio pratico
Un commissionario vende merci con clausola di garanzia del pagamento: se il compratore non paga, ne risponde verso il committente e percepisce il compenso aggiuntivo previsto.