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Codice civile

Art. 1736 c.c. — Star del credere 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato; Sezione II — Della commissione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Con il patto o l'uso dello «star del credere» il commissionario garantisce l'esecuzione dell'affare concluso.

In cambio assume un rischio maggiore rispetto alla regola ordinaria del mandato senza rappresentanza e ha diritto a un compenso ulteriore o a una provvigione più alta. La misura segue patto o usi e, in mancanza, la determinazione del giudice.

Verificare esistenza del patto o dell'uso e ambito della garanzia; la sola insolvenza del compratore non crea automaticamente lo star del credere.

Esempio pratico

Un commissionario vende merci con clausola di garanzia del pagamento: se il compratore non paga, ne risponde verso il committente e percepisce il compenso aggiuntivo previsto.

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