Codice civile
Art. 1737 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato; Sezione III — Della spedizione
Testo dell'articolo
Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La spedizione è il mandato volto a concludere uno o più contratti di trasporto e a curare le operazioni accessorie.
Lo spedizioniere può contrattare in proprio nome per conto del mandante oppure, se dotato di rappresentanza, in nome e per conto di lui. Il suo compito principale è organizzare il trasporto; se assume anche l'esecuzione, si applica la regola sullo spedizioniere vettore.
Distinguere obbligo di concludere il trasporto da obbligo di trasportare; verificare documenti e impegni assunti in concreto.
Esempio pratico
Un esportatore incarica uno spedizioniere di scegliere un vettore, prenotare il viaggio e predisporre i documenti: l'incarico riguarda l'organizzazione.
Giurisprudenza
Spedizione e assunzione del trasporto
Corte di cassazione, n. 14089, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La veste di vettore richiede un impegno unitario all’esecuzione del trasporto; il semplice ruolo di organizzatore non è sufficiente.
Fonte →
Note
Articoli 1737, 1739 e 1741 coordinati al testo vigente dopo le modifiche del 2021.