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Codice civile

Art. 1737 c.c. — Nozione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato; Sezione III — Della spedizione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La spedizione è il mandato volto a concludere uno o più contratti di trasporto e a curare le operazioni accessorie.

Lo spedizioniere può contrattare in proprio nome per conto del mandante oppure, se dotato di rappresentanza, in nome e per conto di lui. Il suo compito principale è organizzare il trasporto; se assume anche l'esecuzione, si applica la regola sullo spedizioniere vettore.

Distinguere obbligo di concludere il trasporto da obbligo di trasportare; verificare documenti e impegni assunti in concreto.

Esempio pratico

Un esportatore incarica uno spedizioniere di scegliere un vettore, prenotare il viaggio e predisporre i documenti: l'incarico riguarda l'organizzazione.

Giurisprudenza

  • Spedizione e assunzione del trasporto

    Corte di cassazione, n. 14089, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La veste di vettore richiede un impegno unitario all’esecuzione del trasporto; il semplice ruolo di organizzatore non è sufficiente.

    Fonte →

Note

Articoli 1737, 1739 e 1741 coordinati al testo vigente dopo le modifiche del 2021.

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