Codice civile
Art. 1734 c.c. — Revoca della commissione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato; Sezione II — Della commissione
Testo dell'articolo
Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il committente può revocare l'ordine fino alla conclusione dell'affare da parte del commissionario.
Se interviene prima della vendita o dell'acquisto, il commissionario ha comunque diritto a una parte della provvigione, misurata secondo spese sostenute e attività prestata. Dopo la conclusione dell'affare la revoca non cancella automaticamente il rapporto con il terzo.
Individuare il momento della conclusione e documentare lavoro e spese; non attribuire l'intera provvigione senza valutare l'attività compiuta.
Esempio pratico
Il committente ritira l'ordine quando il commissionario ha già cercato compratori ma non ha firmato: gli deve una quota commisurata al lavoro e ai costi.