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Codice civile

Art. 1763 c.c. — Fideiussione del mediatore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XI — Della mediazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti dell'affare.

La neutralità propria della mediazione non impedisce questa garanzia, ma essa crea un'obbligazione distinta che segue i requisiti e i limiti della fideiussione. Va chiarito chi è garantito, per quale debito e fino a quale importo.

La garanzia non nasce dal solo intervento del mediatore; richiede una volontà negoziale idonea e l'individuazione dell'obbligazione.

Esempio pratico

Un mediatore garantisce per iscritto il saldo del prezzo dovuto dall'acquirente: se questi non paga, il venditore valuta l'azione secondo la fideiussione.

Giurisprudenza

  • Garanzia personale prestata dal mediatore

    Corte di cassazione, n. 5417, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La fideiussione del mediatore richiede una volontà espressa, senza formule sacramentali o necessaria forma scritta in via generale.

    Fonte →

Note

Per la mediazione verificare la legge speciale 39/1989 e i requisiti professionali.

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