Codice civile
Art. 1770 c.c. — Modalità della custodia
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il depositario non può usare la cosa né affidarla ad altri senza consenso del depositante.
Se un'urgenza impone modalità di custodia diverse da quelle pattuite, deve avvisare il depositante appena possibile. La custodia rimane finalizzata alla conservazione, non attribuisce un diritto di godimento.
Verificare consenso specifico, urgenza e comunicazione; l'uso indebito può aggravare la responsabilità.
Esempio pratico
Un deposito viene allagato: il custode sposta i mobili in un magazzino asciutto e avvisa subito il proprietario del cambiamento.
Giurisprudenza
Uso consentito e causa del deposito
Corte di cassazione, n. 3954, 1978 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Anche se il depositante consente un uso della cosa, il rapporto resta deposito se la funzione principale è custodire, anziché concedere godimento.
Fonte →